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Calcolo Termini 171-ter CPC

Calcola le scadenze delle memorie integrative ex art. 171-ter CPC (Riforma Cartabia). Gestione automatica della sospensione feriale e dei termini a ritroso.

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📅 Calcolo Termini Procedurali

Calcola le scadenze procedurali e processuali

La data dell'udienza ex art. 183 CPC

Non applicata

Attiva se il termine attraversa il periodo 1-31 agosto (L. 742/1969)

📊 Esempi rapidi (clicca per applicare):

ℹ️Nota sui Termini a Ritroso

  • • Il giorno dell'udienza (dies ad quem) è escluso dal computo
  • • Se il termine scade di sabato, domenica o festivo, viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente (art. 155 c.4-5 CPC)
  • • La sospensione feriale (1-31 agosto) aggiunge 31 giorni al termine a ritroso
🔗
📋

Cos'è l'Art. 171-ter CPC?

L'articolo 171-ter del Codice di Procedura Civile, introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), disciplina i termini per il deposito delle memorie integrative nel nuovo rito ordinario di cognizione.

Prima dell'udienza di prima comparizione (art. 183 CPC), le parti devono depositare tre memorie con termini a ritroso: 60, 40 e 20 giorni prima dell'udienza.

60

giorni prima

1ª Memoria

40

giorni prima

2ª Memoria

20

giorni prima

3ª Memoria

📝

Contenuto delle Tre Memorie

Prima Memoria (60 giorni)

  • • Precisazione o modificazione di domande, eccezioni e conclusioni
  • • Indicazione dei mezzi di prova
  • • Produzione di documenti

Seconda Memoria (40 giorni)

  • • Replica alle domande ed eccezioni nuove della controparte
  • • Proposizione di eccezioni conseguenti
  • • Indicazione di prove contrarie
  • • Produzione di ulteriori documenti

Terza Memoria (20 giorni)

  • • Solo precisazioni rispetto alle memorie precedenti
  • • Indicazione di prove contrarie
  • Non si possono proporre nuove domande o eccezioni
🧮

Come si Calcolano i Termini a Ritroso

I termini dell'art. 171-ter CPC si calcolano a ritroso partendo dalla data dell'udienza. Ecco le regole fondamentali:

1

Esclusione del dies ad quem

Il giorno dell'udienza non si conta. Si parte dal giorno precedente.

2

Sabato, Domenica e Festivi

Se il termine scade in un giorno non lavorativo, la scadenza viene anticipata al primo giorno lavorativo precedente (art. 155 c.4-5 CPC).

3

Sospensione Feriale (1-31 Agosto)

Se il termine attraversa agosto, si aggiungono 31 giorni al calcolo a ritroso (L. 742/1969).

⚠️Attenzione

La sospensione feriale va attivata solo se il termine effettivamente attraversa il periodo 1-31 agosto. In caso di dubbio, verificare sempre con il proprio ordine professionale.

📅

Festività Nazionali Considerate

Il calcolatore tiene conto di tutte le festività nazionali italiane. Se un termine scade in uno di questi giorni, viene automaticamente anticipato.

Capodanno1 Gennaio
Epifania6 Gennaio
Pasqua e PasquettaVariabile
Festa della Liberazione25 Aprile
Festa del Lavoro1 Maggio
Festa della Repubblica2 Giugno
Ferragosto15 Agosto
Tutti i Santi1 Novembre
Immacolata8 Dicembre
Natale25 Dicembre
Santo Stefano26 Dicembre

Nota: Il calcolatore non gestisce le festività locali (es. Santo Patrono). Verificare sempre con il calendario del Tribunale competente.

Domande Frequenti

L'art. 171-ter CPC, introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), disciplina i termini per il deposito delle tre memorie integrative che precedono l'udienza di prima comparizione. I termini sono: 60, 40 e 20 giorni prima dell'udienza.
Ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5 CPC, se un termine a ritroso scade di sabato, domenica o giorno festivo, la scadenza viene anticipata al primo giorno lavorativo precedente (es. il venerdì).
Se il termine attraversa il periodo 1-31 agosto, si applica la sospensione feriale (Legge 742/1969). In pratica, si aggiungono 31 giorni al calcolo a ritroso, spostando la scadenza più indietro nel tempo.
No. Il giorno dell'udienza è il dies ad quem ed è escluso dal computo dei termini a ritroso. Si parte dal giorno precedente l'udienza.
La prima memoria serve per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Include anche l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti.
La seconda memoria consente di replicare alle domande e eccezioni nuove della controparte, proporre eccezioni conseguenti, indicare le prove contrarie e produrre ulteriori documenti.
La terza memoria è limitata alle sole precisazioni e alle indicazioni di prova contraria relative alle eccezioni e prove della controparte. Non si possono formulare nuove domande o eccezioni.

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